Industria 4.0
Credito di imposta rafforzato con il Decreto Aiuti
Per effetto del Decreto Aiuti, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022, le imprese possono fruire di un credito di imposta rafforzato.
Il pacchetto di aiuti consiste nell’ottenimento da parte delle imprese di un credito di imposta “rafforzato”, pari al 50%, rispetto a quanto indicato dalla legge di Bilancio 2021, (il cui tetto massimo era fissato al 20%) per tutti gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nell’anno fiscale 2022. Il termine ultimo per usufruire dello sgravio fiscale è il 30 giugno 2023, a condizione che sia possibile dimostrare che l’accettazione del relativo ordine e il pagamento degli eventuali acconti siano avvenuti tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 nel limite massimo di costi ammissibili di 1 milione di euro.
CREDITO DI IMPOSTA SU BENI IMMATERIALI
Beneficiari
Possono beneficiare del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, disciplinato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1058, 1058-bis e 1058-ter, legge n. 178/2020), tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, c. 2, D.Lgs 231/2001).
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi funzionali ai processi di trasformazione 4.0 , ricompresi nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), come integrato dall’art. 1, c. 32, legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In sintesi, rientrano tra i beni agevolabili :
- software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni ammissibili mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Per effetto del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 21), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), l’aliquota del credito di imposta è aumentata dal 20% al 50% , nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Come fruire di questi benefici?
Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.
Le imprese dovranno:
- conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative. L’eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. La dicitura della norma agevolativa deve essere inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 270 del 18 maggio 2022);
- produrre o una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell’elenco di cui all’Allegato B alla legge di bilancio 2017 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Relativamente al settore agricolo detta perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni con costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero una comunicazione. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione sono stati approvati con decreto direttoriale 6 ottobre 2021. Per gli investimenti effettuali nel 2022, il modello di comunicazione deve essere trasmesso (in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it) entro il 30 novembre 2023.
CREDITO DI IMPOSTA SU FORMAZIONE 4.0
Novità
Le modifiche apportate dal nuovo Decreto a questa misura, consistono in un incremento delle aliquote per il credito d’imposta, e cioè:
- 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di 300.000 euro);
- 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 250.000 euro);
- 30% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale di 250.000 euro).
Come fruire di questi benefici?
Affinché si possa beneficiare delle nuove aliquote devono verificarsi due condizioni:
1. le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ovvero:
- Internamente attraverso personale dipendente;
nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.
2. i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale.
Qualora non dovessero verificarsi le due condizioni su esposte le imprese possono comunque beneficiare del credito d’imposta ma a condizioni più sfavorevoli e cioè:
- 40% delle spese per le piccole imprese;
- 35% delle spese per le medie imprese;
- 30% delle spese per le grandi imprese.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Spese ammissibili
Le spese oggetto delle agevolazioni sono:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Quali sono i temi su cui verte la formazione 4.0?
- big data e analisi dei dati;
- cloud computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
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